Provvigioni: l’etica di Paola Immobiliare
Quando si tratta della nostra attività professionale, la nostra reputazione di lunga data si basa sulla fiducia e sull’integrità. È ciò che dà ai nostri clienti la fiducia necessaria per affidarsi a noi.
Con questo articolo facciamo chiarezza su questi punti molto importanti per togliere preventivamente ogni dubbio o diffidenza a chi si avvale della mediazione professionale di Paola Immobiliare L’Aquila.
Il supporto di un’agenzia immobiliare è fondamentale per l’acquisto, la vendita o l’affitto della casa. Come per tutti i servizi, anche in questo caso esistono diritti e doveri sanciti dalle norme.
Il cliente spesso si pone alcuni interrogativi. Ad esempio: quando va pagato l’agente immobiliare? Chi deve pagarlo e cosa succede se l’atto, ossia il rogito notarile, o il contratto di locazione non si concludono?
La normativa generale in sintesi
Il primo punto della giurisprudenza da tenere presente, la quale chiarisce gli aspetti che riguardano il diritto alla provvigione spettante all’agenzia immobiliare, è che l’agente immobiliare si configura come mediatore tra le parti, ossia tra venditore e acquirente, o locatore e affittuario.
Pertanto, secondo la legge, il solo fatto di aver messo in contatto le parti, al mediatore spetta il diritto ad ottenere una provvigione.
Il diritto alla provvigione, inoltre, scatta appena tra le parti si forma un vincolo giuridico che le impegna a concludere l’affare. Nel caso di acquisto di un immobile, il vincolo è costituito dal compromesso, vale a dire il contratto preliminare. Per la Cassazione, questo contratto è un vincolo giuridico. A questo punto il mediatore generico ha svolto il proprio dovere ed ha diritto a richiedere la provvigione.
Il pagamento della provvigione, nella maggior parte dei casi, è a carico di entrambe le parti, ossia venditore e acquirente o locatore e affittuario. A meno che non ci siano patti diversi e scritti.
L’agenzia Paola Immobiliare agisce secondo una condotta professionale personale e chiarisce che il giusto compenso spettante sarà retribuito solo in fase di stipula dell’atto definitivo presso il notaio.
Quando la trattativa non si conclude
Se l’affare sfumasse per colpa del mediatore, in questo caso non gli andrebbe corrisposta alcuna provvigione. Ad esempio, quando vengono omesse delle irregolarità urbanistiche dell’immobile.
Vi sono responsabilità civili in caso di abusi edilizi, stabilite dalla Suprema Corte (sentenza n.4415 del 2017). “Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l’acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall’acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno sia rifiutando il pagamento della provvigione”.
Fonte originale: Immobiliare.it